Dopo aver esaminato la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ed il suo metodo di interpretazione e giudizio circa questioni migratorie chiave, ci spostiamo oggi alla Corte di Giustizia europea (d’ora in poi CGUE o Corte). La sentenza qui in esame ha avuto origine da due rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia Europea, riguardanti il trasferimento di richiedenti asilo dal Regno Unito e dall’Irlanda verso la Grecia quale Stato competente in base al principio del Paese di primo arrivo, derivante dal regolamento Dublino II.
I fatti
CAUSA 1. La causa C-411/10 riguarda un cittadino afghano, N.S., giunto nel Regno Unito (dove aveva presentato domanda di asilo) dalla Turchia, passando per la Grecia. Qui, non aveva presentato alcuna domanda di asilo ed era stato detenuto in prigione per quattro giorni.
Il Ministro degli Interni del Regno Unito (Home Secretary) individuava nella Grecia lo Stato membro competente ad esaminare la domanda di asilo in base a quanto previsto dal Regolamento di Dublino II, e chiedeva pertanto alla Grecia di decidere sulla domanda di protezione internazionale del richiedente.
N.S. denunciava che il suo trasferimento in Grecia avrebbe comportato una violazione dei diritti garantitigli dalla CEDU dato che le autorità greche, dopo averlo messo in detenzione per quattro giorni, al momento del rilascio gli avevano ordinato di lasciare il territorio greco entro 30 giorni. Mentre cercava di lasciare la Grecia, N.S. è stato arrestato dalla polizia greca e respinto in Turchia, dove è stato detenuto per ulteriori due mesi, in condizioni inumane e degradanti. Tuttavia, il Ministro degli Interni britannico considerava tale denuncia infondata dal momento in cui la Grecia è un Paese membro dell’Unione Europea e come tale applica le norme dei trattati internazionali, che proibiscono di esercitare trattamenti inumani e degradanti sui detenuti.
N.S. si è opposto a tale decisione, denunciando la violazione dei propri diritti fondamentali in Grecia e chiedendo che fosse il Regno Unito ad assumere la competenza per l’esame della sua domanda di asilo sulla base della cd. clausola di sovranità discrezionale, secondo cui: «(…) ciascuno Stato membro può esaminare una domanda d’asilo presentata da un cittadino di un Paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento». Ciononostante, il Regno Unito confermava la sua decisione. Così, N.S. presentava ricorso giurisdizionale contro queste decisioni, prima all’Alta Corte di Giustizia (Inghilterra & Galles) che a sua volta confermava la decisione del Ministro e, successivamente, alla Corte d’Appello. Avendo quest’ultima riscontrato gravi carenze nel sistema d’accoglienza greco, il procedimento fu sospeso e trasmesso alla Corte di giustizia europea.
CAUSA 2. La causa C-493/10, invece, riguarda M.E. e altri cinque ricorrenti afgani, iraniani e algerini, giunti in Irlanda, transitando prima per la Grecia dove sono stati arrestati per ingresso illegale, non avendo presentato domanda di asilo. Arrivati in Irlanda, procedono a presentare domanda di asilo, spiegando di non averlo fatto in Grecia a causa dell’inadeguatezza delle procedure di asilo e delle condizioni degradanti del Paese e invocando, anch’essi, l’applicazione della “clausola di sovranità̀ discrezionale” da parte delle autorità irlandesi competenti a decidere sulla domanda.
La CGUE risponde
In risposta alle questioni dei giudici inglesi e irlandesi, in primo luogo, la Corte di giustizia ha stabilito che utilizzare la clausola di sovranità discrezionale significa garantire i diritti fondamentali dell’Unione europea. Infatti, l’applicazione della stessa rientra nell’obbligo per le istituzioni, gli organi e gli Stati dell’UE di rispettare i diritti fondamentali (in base al TUE e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea).
La Corte ha poi precisato che:
- da un lato, gli Stati facenti parte dell’Ue non devono essere considerati a priori “Paese sicuri” e, di conseguenza, presumere che non violino i diritti fondamentali. In tal senso, la Corte afferma che solo il concreto rispetto delle norme poste a tutela dei diritti fondamentali fa sì che gli Stati membri possano considerarsi reciprocamente sicuri, non essendo sufficiente la mera ratifica delle Convenzioni che tutelano tali diritti. Solo in tali circostanze si deve presumere che il trattamento riservato ai richiedenti asilo in ciascuno Stato membro sia conforme a quanto prescritto dalla Carta, dalla Convenzione di Ginevra e dalla CEDU. In sintesi, non deve esserci cieca fiducia di rispetto dei diritti fondamentali da parte degli altri Stati, solo perché membri dell’Ue.
- dall’altro, non tutte le violazioni dei ditti fondamentali costituiscono un motivo sufficiente ad applicare la clausola di sovranità discrezionale. Ciò andrebbe contro l’obiettivo del Regolamento di Dublino, di fornire criteri chiari e pratici per individuare facilmente il Paese competente ad esaminare la domanda di asilo. A tal fine, la Corte ribadisce che la regola generale che individua quale Paese competente ad esaminare la domanda di asilo nel Paese di primo ingresso può essere derogata se, e solo quando, gli Stati membri non possono ignorare che il richiedente asilo corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell’art. 4 della Carta.
Inoltre, secondo la Corte, lo Stato non è obbligato ad esercitare la clausola di sovranità ma può, alternativamente decidere se utilizzare, gli altri criteri del Regolamento per determinare un altro Stato competente ad esaminare la domanda. Solo nel caso in cui quest’ultima procedura dovesse rivelarsi irragionevolmente lunga, allora lo Stato sarà obbligato ad applicare la clausola di sovranità e quindi ad esaminare esso stesso la domanda del richiedente.
Per quanto riguarda il sistema d’accoglienza in Grecia, la CGUE fa riferimento all’orientamento della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel caso M.S.S evidenziando come il livello di lesione dei diritti fondamentali descritto in tale sentenza attesta che sussisteva in Grecia, al momento del trasferimento del richiedente M. S. S., una carenza sistemica nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo.
Tuttavia, nella sua decisione la CGUE non fornisce elementi per una chiara prova di una carenza sistemica ma si limita ad affermare che informazioni come quelle citate all’interno delle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sono idonee a permettere agli Stati membri di valutare il funzionamento del sistema di asilo nello Stato membro competente, che renderà̀ possibile la stima di tali rischi.
Large Movements ha presentato questa “doppia” sentenza, perché, da un lato, dimostra il dialogo costruttivo che spesso si presenta tra le due Corti Europee, ma dall’altro, è un ottimo esempio delle difficoltà di ordine pratico che tale dialogo genera. Primo fra tutti, rimane il problema di capire se sia lo Stato a dover fornire la prova del rispetto dei diritti fondamentali o sia il richiedente asilo a dover dimostrare il non rispetto degli stessi da parte dello Stato accogliente. Infatti, in quest’ultimo caso, pur avendo la Corte ammesso la possibilità di utilizzare prove quali raccomandazioni o rapporti dell’Alto Commissariato per i Rifugiati o di ONG anche internazionali, ci si chiede se per il richiedente asilo ciò non rischi di tradursi, a livello concreto, in una dimostrazione, quasi impossibile.
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- Laura Sacherhttps://www.normativa.largemovements.it/author/laura-sacher/
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