Brexit: nuovi scenari per la politica migratoria britannica

31 gennaio 2020. È questa la data che ha segnato la storia del Regno Unito, nell’agenda europea. A partire dal 31 gennaio scorso gli stati membri dell’Unione Europea sono infatti passati da 28 a 27 in seguito alla ratifica da parte del Parlamento Europeo dell’accordo di uscita del Regno Unito dall’Unione Europea.         
Il Regno Unito è stato il primo membro dell’UE ad aver indetto un referendum sul ritiro dall’Unione – ad eccezione della Groenlandia che lo aveva fatto nel 1985, per uscire dall’allora CEE. La procedura di recesso di un paese dall’UE è stata introdotta soltanto nel 2009, con il Trattato di Lisbona. Le difficoltà di questa procedura sono apparse agli occhi di tutti visti i continui dibattiti tra i tavoli UE-Regno Unito, iniziati in seguito al risultato del referendum del 23 giugno 2016 e formalizzati il 29 marzo 2017 quando l’ex premier britannica Theresa May ha inviato la lettera di notifica – così come previsto dall’art. 50 del Trattato sull’Unione Europea – all’allora presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk.

All’espressione “Brexit” si tende ad associare per lo più un cambiamento di rotta delle politiche economiche, monetarie e di gestione della libertà di scambio di merci e persone, non più sotto l’egida europea. Tuttavia, il fattore “migrazione” ha giocato un ruolo centrale nella definizione delle sorti del referendum. Quando si parla di migrazione bisogna distinguere i cittadini UE da quelli extra-UE. Tuttavia, dal momento che la nuova politica migratoria britannica – denominata “sistema di immigrazione a punti” – verrà applicata sia ai cittadini UE che a quelli non UE, questa distinzione non sarà più necessaria.

Prima di inoltrarci nel comprendere i cambiamenti apportati dalla Brexit, diamo un’occhiata al sistema che regolamentava i flussi migratori nel Regno Unito al tempo in cui il referendum venne indetto. Il paese, seppure Stato membro dell’UE, non aveva mai aderito alla zona Euro ma faceva comunque parte della cosiddetta zona Schengen ed aveva ratificato l’accordo per il trattamento delle domande di asilo, più comunemente noto come il Regolamento di Dublino. Detto in altre parole quindi, il Regno Unito condivideva con l’UE tutte le politiche riguardanti la libera circolazione di merci, persone e capitali ed applicava gli stessi criteri e meccanismi – quelli previsti dal Regolamento di Dublino – per determinare la responsabilità di uno Stato circa l’esame delle domande di asilo.

Il punto di maggiore sbarco di migranti sulle coste inglesi è la Manica che si raggiunge per lo più dall’estrema punta nord della Francia di Calais. Per tali ragioni, la Francia ed il Regno Unito sono storicamente legate da trattati bilaterali per il controllo delle rispettive frontiere. Nello specifico, il Protocollo di Sangatte, risalente al 1991, è un accordo intergovernamentale circa il riparto di competenze dei due paesi nel tunnel della Manica. Il Protocollo ha permesso la creazione di uffici di controllo della polizia francese ed inglese nei punti di entrata ed uscita alle frontiere di entrambi i paesi. Detto accordo ha anche previsto la possibilità per le autorità del paese di partenza di effettuare controlli sulle persone che attraversano le frontiere direttamente sul territorio dello Stato di arrivo ed eventualmente espellerle. Nel 2003 è stato poi firmato un accordo, Toquet I, che ha spostato la frontiera britannica da Douvres a Calais, permettendo agli agenti militari francesi di operare in territorio britannico così da operare un più rigido e stretto controllo dei flussi migratori. L’accordo di Toquet è stato poi modificato nel 2018 (Toquet II) così da aumentare la dotazione finanziaria destinata ad implementare la procedura d’esame delle richieste di asilo al fine di accelerare le stesse. Questo aggravio degli impegni economici viene interamente sostenuto dai fondi britannici. Infine, nel 2020, i due paesi hanno firmato un ulteriore accordo per avviare un sistema di sicurezza vero e proprio attraverso un aumento delle forze dell’ordine, nuovi strumenti di sorveglianza e maggiori controlli lungo la Manica e nei porti dei due paesi.

Torniamo ora al presente. Qual è ed in cosa consiste il nuovo sistema di accoglienza nel Regno Unito?

Il sistema a punti del Regno Unito sostituisce il precedente sistema di libera circolazione di merci, persone e capitali ed è valido per i cittadini UE così come quelli extra UE. Il sito ufficiale del governo britannico dichiara che si darà “la massima priorità a coloro con le maggiori competenze ed i maggiori talenti: scienziati, ingegneri, accademici ed altri lavoratori altamente qualificati”. Già a partire da tale descrizione si può intendere la linea restrittiva ed elitista della nuova politica migratoria britannica, considerando per lo più le domande dei lavoratori più qualificati e “una serie di altri percorsi di lavoro specializzati, inclusi percorsi per leader e innovatori globali”.

Il sistema a punti è stato definito così perché ciascuna categoria (1. lavoratori qualificati; 2. trasferimenti interni ad una società; 3. lavoratori distaccati; 4. visitatore generale; 5. talento globale; 6. start up; 7. innovatore; 8. laureato) deve ottenere un numero specifico di punti, corrispondenti a requisiti che la persona deve dimostrare ai fini dell’ottenimento del visto.

Per ottenere il permesso di soggiorno – il settled status -, per i cittadini UE è necessario completare una domanda online, dimostrando di aver vissuto nel Regno Unito per almeno cinque anni in modo continuativo. Per i cittadini non UE è invece richiesta la registrazione dei dati biometrici pressi i centri di richiesta visti.

A questo punto, la domanda che sorge spontanea è: ad i lavoratori meno qualificati spetterà un trattamento specifico per poter risiedere nel Regno Unito? A quanto pare no. È lo stesso governo britannico ad aver dichiarato l’intenzione di non attuare un percorso per i lavoratori meno qualificati, dato l’obiettivo di ridurre il numero generale di arrivi clandestini. Le soglie salariali ed i livelli di abilità sono infatti due tra i vari elementi per l’entrata e l’assunzione sul territorio inglese.

Nonostante si parli di sistema di accoglienza, le regole per il ricongiungimento familiare, le richieste di asilo ed i controlli al confine sono al di fuori del sistema a punti. Come già ricordato, la Brexit ha determinato l’uscita del Regno Unito dal Sistema di Dublino e più precisamente dal Regolamento Dublino III. Il diritto in materia di asilo britannico è regolamentato da legislazioni internazionali, europee e nazionali. A tal proposito, il diritto internazionale – la Convenzione sui rifugiati e la CEDU – non viene influenzato dalla Brexit. Inoltre, il diritto dell’UE – vale a dire la direttiva sulle qualifiche e la direttiva sulle procedure – ed il diritto interno derivato dall’UE – come il regolamento 2006 sui rifugiati e sulle persone bisognose di protezione internazionale – che attuano la direttiva sulle qualifiche nel Regno Unito, saranno mantenuti. Questo perché entrambe le fonti legali si basano su trattati internazionali la cui modifica è difficilmente prevedibile. Il Regolamento Dublino III è stato invece abrogato immediatamente perché senza la cooperazione degli Stati membri UE non ha più le basi per operare sul territorio del Regno Unito.

Il nuovo ed attuale piano per l’immigrazione britannico è stato annunciato il 24 marzo dal Ministro degli Interni Priti Patel. In base a tale riforma, i migranti entrati irregolarmente nel paese la cui domanda di asilo viene accettata, riceveranno un nuovo status di protezione temporanea (di max. 30 mesi), anziché il diritto automatico di stabilirsi. Tale status è soggetto a rivalutazioni continue ed i diritti al ricongiungimento familiare e l’accesso alle prestazioni sociali sono limitati.
Soltanto chi arriva in Regno Unito con un percorso di reinsediamento legale ha il diritto a stabilirsi permanentemente. Per coloro la cui domanda di asilo è stata respinta, il governo predispone invece una rapida espulsione. Per quanto riguarda le sanzioni, il governo ha annunciato di voler aumentare le pene per i migranti che tentano di entrare illegalmente nel paese e condannare all’ergastolo i trafficanti.

Uno schema nel documento ufficiale del nuovo piano dell’immigrazione, presentato al Parlamento dal Segretario di Stato per il Dipartimento dell’Interno ci aiuta ad illustrare un esempio del nuovo processo di richiesta d’asilo in Regno Unito. L’organismo responsabile dell’analisi delle domande è l’Home Office,dicastero del governo del Regno Unito che si occupa degli affari interni del Paese, analogo al Ministero dell’Interno italiano. L’arrivo in modo illegale in territorio inglese è la condizione che rende inammissibile un soggetto a presentare la domanda di richiesta asilo.

CASO A: se il soggetto è ammissibile al sistema d’asilo nazionale, la richiesta di asilo viene analizzata e se accettata, il soggetto riceve uno status di protezione temporanea; se invece rifiutata, il governo predispone il ritorno del soggetto al paese d’origine.

CASO B: se il soggetto non è ammissibile al sistema d’asilo nazionale, si presentano a loro volte due possibilità. B1: se il richiedente asilo è nelle condizioni di essere allontanato, il governo britannico si impegna a mandarlo in un “paese terzo sicuro”. B2: se il richiedente asilo non è nelle condizioni di essere allontanato, la sua domanda di asilo viene analizzata.     

In caso di rigetto da parte dell’ufficio responsabile per la domanda di asilo del Ministero degli Interni, il nuovo piano predispone anche un sistema “semplificato” di appello. Il sistema prevede tre livelli: Tribunale di primo grado, Tribunale di secondo grado e Corte d’Appello. Le due parti (il richiedente asilo e l’Home Office) possono presentare ricorso fino alla decisione finale – rimpatrio o concessione dello status di protezione – che spetterà alla Corte d’Appello.

Nell’ambito dell’accoglienza e del diritto internazionale, la categoria dei minori non accompagnati è sempre stata salvaguardata e protetta da un regime giuridico particolare. Prima della Brexit, il Regno Unito seguiva la classica procedura di ricongiungimento famigliare prevista da Dublino – richiesta in prefettura della domanda di protezione internazionale, intervista e analisi del dossier; nel caso di esito positivo la Francia, o il paese di prima accoglienza del migrante, aveva 3 mesi per inviare la domanda al Regno Unito che entro 10 giorni doveva rispondere; il paese di prima accoglienza disponeva poi di ulteriori 15 giorni per organizzare la trasferta del minore.

Nel 2016 il membro laburista della Camera dei Lord, Alf Dubs ha proposto un emendamento per un nuovo sistema di trasferimento ed accoglienza accelerata per i minori non accompagnati, garantendo loro maggiori diritti ed un percorso di accompagnamento specializzato. La proposta è stata approvata due volte dalla Camera dei Lord ma respinta altrettante volte dai Comuni. In seguito alla Brexit, il governo ha affermato che la priorità sarà il reinsediamento dei rifugiati, piuttosto che la protezione di coloro che hanno raggiunto “paesi sicuri”.

In questo nuovo scenario, si sono già riscontrati dei cambiamenti circa gli arrivi di stranieri e domande di asilo in Regno Unito? Assolutamente sì. Infatti, già dal 2018 i flussi di cittadini UE sono nettamente diminuiti. L’Office for National Statistics (ONSproduce stime dell’attività del mercato del lavoro della popolazione residente nel Regno Unito per nazionalità e paese di nascita utilizzando il Labor Force Survey (LFS). Per il periodo da gennaio a marzo 2020, le stime LFS mostrano che c’erano circa 2,34 milioni di cittadini dell’UE che lavoravano nel Regno Unito e circa 1,36 milioni di cittadini di paesi terzi. L’ultimo periodo disponibile (da aprile a giugno 2020) ha mostrato una diminuzione sia del numero di cittadini dell’UE (da 284.000 a 2,06 milioni) che di quelli non UE (da 84.000 a 1,27 milioni) occupati. Inoltre, le statistiche dell’Home Office mostrano che il Regno Unito ha offerto protezione – sotto forma di asilo, protezione umanitaria, forme alternative di congedo e reinsediamento – a 16.952 persone nell’anno conclusosi a giugno 2020, l’8% in meno rispetto all’anno precedente. 

Si può concludere che le condizioni di accoglienza ed asilo per tutti i cittadini che desiderano instaurarsi ed iniziare una nuova vita nel Regno Unito sembrano alquanto dure e poco accessibili. Il nuovo sistema a punti va in contrasto con i valori fondanti dell’Unione Europea il cui cittadino ha il diritto di esercitare le stesse libertà che possiede nel suo paese d’origine. Tuttavia, il fine della Brexit era proprio l’autonomia di un paese che, fin dai primi anni dei trattati fondatori, ha dimostrato una discrepanza con il resto dei paesi membri. Tuttavia, la libertà di lavorare o di ricongiungersi con la propria famiglia dovrebbe pur sempre rimanere un elemento fondante di una società democratica.

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https://ukandeu.ac.uk/immigration-policy-after-brexit/

https://www.gov.uk/government/publications/the-uks-points-based-immigration-system-policy-statement/the-uks-points-based-immigration-system-policy-statement

https://www.migrationpolicy.org/news/when-dust-settles-migration-policy-after-brexit

https://migrationobservatory.ox.ac.uk/projects/migration-and-brexit/

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration/articles/migrationsincethebrexitvotewhatschangedinsixcharts/2017-11-30

https://www.gov.uk/guidance/the-uks-points-based-immigration-system-information-for-eu-citizens.it

https://www.ice.it/it/sites/default/files/inline-files/Lavoro-spostamenti-immigrazione-post-Brexit_4.pdf

https://www.infomigrants.net/en/post/31218/united-kingdom-to-tighten-its-asylum-policy

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