Per minore straniero non accompagnato (msna), “si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell’Unione Europea che, non avendo presentato domanda di asilo politico, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano” ( art. 1, co.2, d.P.C.M. n°535/99 )
Per ovviare al problema della rappresentanza legale del minore in Italia quindi, è stata istituita la figura del tutore volontario di un minore straniero non accompagnato.
Questi dovrà essere il nuovo punto di riferimento del minore, in particolare si tratta de “la persona che, a titolo gratuito e volontario, non solo voglia e sia in grado di rappresentare giuridicamente un minore straniero non accompagnato, ma sia anche una persona motivata e sensibile, attenta alla relazione con il minore, interprete dei suoi bisogni e dei suoi problemi” (Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza).
Come si diventa tutori
La persona che vuole diventare tutore di uno o al massimo tre minori stranieri non accompagnati deve avere minimo 25 anni di età e rispondere al bando specifico – emanato da ogni singola Regione – il quale prevede un corso di formazione obbligatorio al quale si accede dopo aver superato un colloquio motivazionale e che è suddiviso in quattro moduli (uno fenomenologico, uno giuridico e due psico-sociali).
Al termine del suddetto corso poi, si procederà all’iscrizione del nome dei partecipanti nell’elenco dei tutori volontari presso il Tribunale per i Minorenni competente per il rispettivo territorio. Da quel momento in poi, il Tribunale per i Minorenni potrà assegnare l’incarico a sua discrezione a coloro che sono iscritti a suddetto elenco e nominare così il tutore volontario.
E’ importante sottolineare inoltre, che il minore non accompagnato non risiede obbligatoriamente nella casa del tutore – ciò avviene qualora detto tutore sia anche l’affidatario del minore, ma è una scelta che ogni singolo tutore fa su base volontaria.
Inoltre, qualora il minore sotto la tutela del tutore volontario, si sia reso irreperibile o sia stato rimpatriato/ricollocato/ricongiunto oppure sia diventato maggiorenne, il servizio di tutela volontaria viene interrotto.
Per di più, è anche possibile rinunciare all’incarico di tutore volontario presentando istanza al Tribunale per i Minorenni.
Compiti del tutore
Il tutore volontario deve garantire la tutela dei diritti del minore e tra i suoi compiti principali si annovera la promozione del benessere psicofisico del soggetto affidato alla sua tutela, seguendo dei percorsi di educazione e integrazione e tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dello stesso.
Il tutore deve inoltre vigilare sulle condizioni di accoglienza, sicurezza e protezione dipendenti dalla situazione specifica in cui versa il minore nel caso di specie.
Infine il tutore deve amministrare l’eventuale patrimonio della persona di minore età.
In merito alle responsabilità del tutore, è importante sottolineare che nel caso in cui il minore commetta un reato quindi, il tutore non è responsabile penalmente e nel caso in cui provochi dei danni a cose o persone quest’ultimo è tenuto a risarcirli solo se il minore è suo convivente – per cui se, oltre ad essere tutore del minore, la persona sia anche sua affidataria.
Consigli pratici e testimonianze dirette
Qualora si fosse interessati a diventare tutore volontario di un minore straniero non accompagnato, si segnala che sono presenti su internet delle guide utili a capire in pratica cosa vuol dire svolgere tale ruolo, in particolare si segnala la guida di Save The Children.
In questa guida si trovano delle informazioni statistiche – ad esempio su quali siano le 10 nazionalità maggiormente rappresentate (nello specifico attualmente si tratta di: Albania, Bangladesh, Gambia, Guinea, Nigeria, Mali, Senegal, Egitto, Costa D’Avorio ed Eritrea).
Indipendentemente dalle numerose informazioni presenti su internet, un buon metodo per capire al meglio e concretamente il tipo di esperienza in questione è ascoltare delle testimonianze di chi ha già intrapreso questo percorso.
Si riporta di seguito, a titolo d’esempio, un estratto di una testimonianza raccolta dal “Quaderno Operativo per tutori volontari di minorenni stranieri non accompagnati” del sito del Comune di Bologna :
“F. ha compiuto 18 anni a giugno e, com’è solito fare tra amici, abbiamo organizzato insieme una cena “italo-nigeriana” a casa mia; mai un evento così “normale” ha reso un giorno così speciale! Lo devo ammettere, quella volta mi sono commossa (e non sono stata l’unica) perché ho davvero realizzato che fortuna è stato conoscerlo. Sono passati mesi da quel giorno e tante cose sono cambiate. F. adesso lavora ed è in procinto di iniziare un nuovo progetto di convivenza. I nostri incontri avvengono più di rado ma ogni occasione è buona per sentirsi e assicurarsi reciprocamente che tutto vada bene.”
Nella sessione di questo quaderno intitolata “Perché il tutore volontario?” si trova un’importante riflessione sulle condizioni di partenza di questi ragazzi e sui loro diritti:
“Nella maggior parte dei casi si tratta di adolescenti portatori di esperienze personali e familiari di grande complessità, che provengono da paesi in cui la condizione di estrema povertà di vita, la guerra o i drammatici conflitti sociali rendono difficile la stessa sopravvivenza. Alle loro vicende umane ben si applica la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (N.Y. 1989), che dà riconoscimento e visibilità sociale a diritti fondamentali, quali il diritto al nome e all’identità (art. 8), alla non discriminazione (art. 2), alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6), ad essere protetto da ogni forma di maltrattamento, violenza, negligenza e abuso fisico e mentale (art. 19), orientando ogni possibile azione di tutela al superiore interesse del minore (art. 3).”
In conclusione, si può ben dire che alla base di una scelta così altruistica quale quella di diventare tutore volontario vi debba essere la volontà di vivere in una società dove tutti possano godere di un pieno sviluppo della persona umana (così come recita d’altronde il nostro articolo 3 della Costituzione).
Tutto quanto sopra detto ben si collega con il concetto di solidarietà, così come definito dal vocabolario Treccani: “su un piano etico e sociale, rapporto di fratellanza e di reciproco sostegno che collega i singoli componenti di una collettività nel sentimento appunto di questa loro appartenenza a una società medesima e nella coscienza dei comuni interessi e delle comuni finalità”.
Fonti
https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/compendium-attivita-garanteinfanzia-easo.pdf
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/media/files/quadernotutore_volontario.pdf
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