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La normativa europea e italiana in materia di “Hate Speech”

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“Non sono d’accordo con quello che dici, ma darei la vita perché tu possa dirlo”. Questa citazione di Eveline Beatrice Hall è spesso utilizzata per evidenziare l’importanza del diritto alla libertà d’espressione e sostenerne il valore fondamentale. Negli anni però il valore universale e incondizionato di tale diritto è stato minato da individui che, spesso nascondendosi dietro all’anonimato o dichiarando di essere protetti dal diritto di libertà d’espressione, hanno incitato all’odio e alla violenza sulla base di pensieri razzisti, xenofobi, omofobi o discriminatori in generale. Queste espressioni violente sono conosciute come Hate Speech o messaggi d’odio. Cosa sono nello specifico gli Hate Speech e come vengono contrastati? Vediamolo insieme.

Cosa sono gli “Hate Speech”

Il fenomeno degli Hate Speech non è certo una novità; tuttavia, oggi i messaggi d’odio hanno assunto una dimensione nuova dovuta all’avvento di internet e soprattutto dei social media. Vedendo A seguito della grande diffusione che tali manifestazioni hanno avuto nel corso degli anni, il divieto di propagazione di messaggi d’odio su internet o con qualsiasi altro mezzo è ormai diffuso stato inserito nelle costituzioni di molti paesi e all’interno di numerosi trattati internazionali. Nonostante ciò, non esiste a livello internazionale una definizione univoca ed universale di Hate Speech.

A livello europeo si è cercato negli ultimi anni di delimitarne la sfera giuridica e nel 2014 il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha emanato delle raccomandazioni dal titolo “Guida dei diritti umani per gli utenti di internet” in cui si definisce il discorso d’odio come l’insieme di “tutte le forme d’espressione che contribuiscono a propagandare, stimolare, promuovere o giustificare l’odio razziale, la xenofobia, l’antisemitismo, ovvero altre forme di odio basate sull’intolleranza, compresa quella che si esprime sotto forma di nazionalismo aggressivo e di etnocentrismo, di discriminazione e di ostilità nei confronti delle minoranze, dei migranti e delle persone di origine immigrata.

Nel 2015 L’ECRI (Commissione Europea contro il razzismo e l’intolleranza),  organismo interno al Consiglio d’Europa, ha fornito una definizione più ampia del fenomeno, che considera discorso d’odio qualsiasi espressione in cui il fine ultimo è quello di “fomentare, promuovere o incoraggiare sotto qualsiasi forma la denigrazione, l’odio o la diffamazione nei confronti di una persona o di un gruppo nonché il fatto di sottoporre a soprusi, insulti, stereotipi negativi, stigmatizzazione o minacce una persona o un gruppo e la giustificazione di tutte queste forme o espressioni d’odio testé citate, sulla base della razza, del colore della pelle, dell’ascendenza, dell’origine nazionale o etnica, dell’età. Dell’handicap, della lingua, della religione o delle convinzioni, del sesso, del genere, dell’identità di genere, dell’orientamento sessuale e di altre caratteristiche o stato personale”.

In generale, non sono  messaggi messaggio d’odio solo quelli espressi da gruppi organizzati con chiari intenti discriminatori, razzisti o sessisti, ma anche gli interventi casuali, o apparentemente tali, espressi da cittadini comuni il cui fine è attaccare, anche attraverso le famose Fake News, una persona o un gruppo di persone. Vi sono poi individui che usano la comunicazione in rete in modo aggressivo e provocatorio “per gioco”: i cosiddetti Troll.

Per quanto riguarda gli Hate Speech e le categorie vittime di tali espressioni, è importante sottolineare che i loro target non sono solo quelli “standard”. Solitamente gli autori di Hate Speech si avventano contro gruppi marginalizzati, come per esempio i migranti, oppure contro categorie viste come “pericolose” in un certo periodo storico come, per esempio, i musulmani dopo attentati terroristici di matrice islamica, oppure i cinesi subito dopo l’inizio della pandemia da Covid-19. Le vittime degli Hate Speech, però, non sono limitate a queste categorie.

Definire gli Hate speech non è dunque facile, ma si può affermare che rientrino nella definizione di messaggi d’odio tutte quelle manifestazioni che (senza tener conto delle forme assunte e dalla loro portata giuridica) siano violente o discriminatorie verso altre persone o gruppi di persone.

Inoltre, vi deve essere l’intenzionalità nell’incoraggiare o trasmettere odio, un contenuto chiaramente associabile alla volontà di provocare atti di violenza o odio e, infine, un target specifico.

Le misure adottate a livello europeo

La difficoltà nel trovare una definizione universale e univoca di Hate Speech ha reso difficile l’adozione, da parte delle istituzioni internazionali, di una normativa atta alla regolamentazione dei messaggi d’odio.

A livello europeo l’organismo più attivo per quanto riguardo il contrasto al fenomeno dei messaggi d’odio è il Consiglio D’Europa.  

L’Hate Speech è una delle forme di discriminazione vietate dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), adottata dai 13 stati allora membri del Consiglio D’Europa nel 1950. L’art. 14 della CEDU denominato “divieto di discriminazione” recita:Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato, senza distinzione di alcuna specie, come di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di appartenenza a una minoranza nazionale di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

Inoltre, viste le nuove modalità di diffusione dei messaggi d’odio scaturite in internet, nel 2003 il Consiglio D’Europa ha firmato il Protocollo addizionale alla convenzione di Budapest sulla criminalità informatiche. Tale documento obbliga gli stati aderenti ad adottare sanzioni penali qualora venissero riscontrati nei sistemi informatici materiali a fondo razzista o xenofobo.

A livello di Unione Europea propriamente intesa, è la “Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea” a vietare, all’art.21, qualsiasi forma di discriminazione. Inoltre, la decisione-quadro 2008/913/GAI del Consiglio, obbliga, al pari della Convenzione di Budapest, gli stati membri a rendere punibili comportamenti xenofobi o razzisti e l’istigazione all’odio. Purtroppo, in questo caso, come in quelli precedentemente menzionati, vengono citate solo alcune tra le categorie a  potenziale rischio di Hate Speech. Per questa ragione il Parlamento Europeo ha chiesto una revisione della decisione-quadro 2008/913/GAI, con lo scopo di inserire nella lista di espressioni definibili come messaggi d’odio anche quelle che abbiano come base: antisemitismo, intolleranza religiosa, antiziganismo, omofobia e transfobia.

Il “Codice di condotta per lottare contro le forme illegali di incitamento all’odio online” del 2016, evidenzia una chiara intenzione di tutelare la liberà d’espressione ma anche la necessità da parte delle organizzazioni della società civile di prevenire la diffusione dell’odio in rete. L’ obiettivo della Commissione era di negoziare con i soggetti privati produttori di  servizi di informazione e comunicazione online. Infatti, è innegabile che, soprattutto negli ultimi anni, gli Hate Speech si siano concentrati maggiormente in rete e in particolare sui social media quali Facebook, YouTube e Twitter. L’idea, dunque, è quella di incentivare coloro che offrono servizi di comunicazione e informazione online a far rispettare dai propri utenti le regole sulla non discriminazione. Ogni soggetto privato è perciò tenuto a inserire all’interno delle proprie normative una definizione di Hate Speech e a fornire una spiegazione esaustiva di come espressioni di tale genere vengano sanzionate. Il monitoraggio dell’applicazione del codice è stato affidato al Gruppo ad alto livello sulla lotta contro il razzismo, la xenofobia e altre forme di intolleranza.

Infine, vi è la recentissima presentazione da parte della Commissione Europea del Digital Services Act. La proposta, presentata il 15 dicembre 2020, fa parte del programma della Commissione di creare “un’Europa adatta all’era digitale” e avrebbe la funzione di regolare le attività delle piattaforme online. Se la proposta sarà approvata, verrà introdotto a livello europeo un nuovo sistema per la segnalazione e la rimozione dei contenuti illeciti da parte degli utenti della piattaforma. La Commissione ha inoltre inserito, all’interno del pacchetto, dei meccanismi di segnalazione dei contenuti immessi in rete dagli utenti e un meccanismo facile per il ricorso.

A livello dei singoli stati europei, la legislazione più severa in ambito di Hate Speech è quella adottata dalla Germania con la promulgazione del Network Enforcement Act (NetzDG ) nel 2018. IL NetzDG obbliga qualunque social media network a rimuovere i contenuti offensivi entro 24 ore dalla pubblicazione, pena il pagamento di una salata multa. Dopo l’assassinio di Walter Lübeck nel 2019 e altri incidenti a sfondo razzista è stato proposto dal parlamento di revisionare la legge e obbligare i social media network a riportare ogni manifestazione d’odio alla polizia federale criminale tedesca (BKA). La risoluzione ha ricevuto l’approvazione della prima ministra Angela Merkel, ma il presidente Frank-Walter Steinmeier è riluttante a firmare la revisione. Infatti, il Presidente è preoccupato dal fatto che la legge, forzando i proprietari delle piattaforme a consegnare dati sensibili degli utenti alle autorità, violi la costituzione tedesca. Inoltre, l’emendamento della legge ha ricevuto varie critiche. Alcuni sono preoccupati che essa possa essere un ostacolo alla libertà d’espressione e che venga usata dalle autorità per legittimare atti di censura. Preoccupa anche il fatto che venga dato ai social network il potere di decidere chi è perseguibile e chi non lo è; questo potere non dovrebbe essere nelle mani di compagnie private.

La situazione italiana e la normativa specifica

La situazione italiana riguardo ai messaggi d’odio non è rassicurante. I casi di tali espressioni sono in costate crescita. Nel 2013 il comitato di controllo della Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale ha condannato l’Italia per via dei contenuti d’odio razziale nei discorsi politici. Purtroppo, non c’è nel nostro Paese un regolamento ad hoc. Per far fronte alla situazione vengono spesso usate le norme relative all’incitamento all’odio razziale inserite nella Legge Mancino del 1993. Tale legge prevede un’aggravante per i reati, se tali reati sono stati commessi con motivazioni razziste, xenofobe o legate all’intolleranza religiosa.

Vi è poi la dichiarazione dei diritti in internet, elaborata dalla commissione per i diritti e i doveri in internet presso la Camera dei deputati, nel 2015. Il testo garantisce vari diritti dell’utente su internet e tra questi anche quello all’anonimato. Specifica però che tale diritto può essere limitato in caso vi sia la necessità di tutelare l’interesse pubblico. Una persona può essere dunque identificata qualora vi sia la necessità di “garantire la dignità e i diritti di altre persone”. Inoltre la dichiarazione, pur evidenziando la necessità di garantire la libertà d’espressione, sancisce che “deve essere garantita la tutela della dignità delle persone da abusi connessi a comportamenti negativi, quali l’incitamento all’odio, alla discriminazione e alla violenza”.

Il più recente regolamento Agcom sull’hate speech del 2019 stabilisce delle nuove norme di comportamento per i fornitori di servizi di informazione ed intrattenimento audiovisivi e radiofonici, in materia di Hate Speech.  Il regolamento stabilisce che in caso di violazioni gravi e sistemiche verrà avviata da parte dell’Agcom un procedimento sanzionatorio.

Infine, va ricordato che l’Italia ha aderito a vari tratti internazionali in questo ambito; è importante citare la “Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale” (Icerd), adottata nel 1965 e ratificata nel 1975. Tale convenzione è il primo atto interno volto a perseguire condotte razziste in Italia. Essendo parte dell’Unione Europea e del Consiglio d’Europa, l’Italia ha inoltre adottato i vari documenti emessi dalle due istituzioni in materia.

Gli Hate Speech Online: il ruolo dei social network

Come abbiamo visto, a livello europeo, ma anche nazionale, vi è una forte propensione delle istituzioni a combattere, principalmente, i messaggi d’odio online.

La ragione di tale tendenza è ravvisabile nell’enorme diffusione che tali espressioni d’odio hanno assunto negli ultimi anni in rete. Inoltre, gli Hate Speech divulgati online sono potenzialmente più pericolosi di quelli offline. Questo perché sono caratterizzati dall’essere permanenti nel tempo e dunque hanno la potenzialità di produrre degli effetti ancora più devastanti di quelli espressi in un momento specifico. Per di più, possiedono un’elevata capacità di diffusione grazie ai meccanismi dei social network e quindi raggiungono più facilmente e più velocemente un pubblico molto vasto. Infine, essendo spesso anonimi o percepiti come tali, gli autori hanno spesso un senso di impunità. Questo porta a un dilagante senso di disumanizzazione delle vittime esacerbato dal fatto che gli autori non si rendono conto dell’effetto che tali atti possono avere sulla vita reale delle persone.

Il ruolo dei social network nella diffusione degli Hate Speech è dunque tristemente esteso. Nonostante non sia questo il loro principale obiettivo rappresentano purtroppo dei perfetti catalizzatori d’odio ed è per questo che i vari governi hanno ritenuto di dover lavorare insieme ai proprietari di tali piattaforme nella lotta agli Hate Speech. Sono tanti, purtroppo i casi di diffusione di messaggi d’odio sul web scaturiti in atti di violenza reale. Ne sono un esempio, non solo il recente assalto a Capitol Hill (Washington DC, USA), ma anche la sparatoria del 2019 a Christchurch (Nuova Zelanda) e l’uccisione di Walter Lübeck in Germania, sempre nel 2019, che portò all’adozione del NetzDG.

A volte, però, sono gli stessi proprietari dei social network a prendere l’iniziativa. È molto recente la notizia che dopo l’attacco a Capitol Hill, Facebook e Twitter abbiano deciso di sospendere temporaneamente o perpetuamente l’account dell’ex Presidente degli Stati Uniti D’America, Donald Trump, adottando come motivazione il suo comportamento di incitamento all’odio. Su tale decisione si è accesso un forte dibattito. Non è nell’intento di questo articolo inserirsi all’interno di tale dibattito, ma è interessante analizzare il pensiero di entrambe le parti per capire meglio che ruolo abbiano i social network nel contrasto agli Hate Speech.

La motivazione più diffusa tra i critici del ban a Donald Trump dai social network è sicuramente la libertà d’espressione. Da sempre i discorsi contro gli Hate Speech hanno incontrato la resistenza dei promotori della libertà d’espressione, in quanto diritto fondamentale protetto dalla maggior parte delle costituzioni nazionali e dai tratti internazionali in materia di diritti umani. La domanda però è sempre la stessa: dove finisce tale libertà?

Internet e i social network sono nati per poter dare voce a tutti e dare a tutti modo di informarsi sulle opinioni altrui. Per questo motivo, all’inizio, le piattaforme avevano deciso di non regolamentare ciò che veniva pubblicato al loro interno. Purtroppo, però, è stata proprio la natura social di tali piattaforme a facilitare il dilagare di messaggi d’odio o a facilitare l’organizzazione di iniziative e di  manifestazioni violente e xenofobe. Per questo motivo sono nate le varie proposte di legge che hanno poi portato alla NetzDG in Germania o alla Digital Services Act dell’Unione Europea.

Diversamente, i sostenitori del ban  asseriscono che il problema principale non sia perché è stato bannato Trump ma, piuttosto, perché tale misura non sia stata intrapresa prima. La tesi è che le parole del presidente, in questa occasione ma anche in altre, non possano essere protette dal diritto della libertà di espressione in quanto basate su fake news e non rispettose dell’opinione altrui. Sono di conseguenza perseguibili; ma chi le può perseguire?

Le varie misure adottate in Europa, ma anche negli Stati Uniti, in collaborazione con i proprietari delle piattaforme hanno l’obiettivo di regolamentare i contenuti inseriti dagli utenti sui propri account. Si parla di segnalazione e rimozione dei contenuti ma la parte legata alla condanna vera e propria rimane nelle mani delle forze dell’ordine e dei giudici. Anche perché i proprietari delle piattaforme sono liberi, almeno per adesso, di agire come vogliono per quanto riguarda i messaggi d’odio e i ban dei loro autori. Se è vero che Donald Trump è stato messo al bando, è vero anche che molti altri che usano le stesse modalità violente d’espressione hanno ancora i loro account e sono liberi di far circolare i loro pensieri incitanti all’odio. Alcuni commentatori sono dunque dell’opinione che il ban di Trump sia dovuto in realtà a un calo del potere dell’ormai ex-Presidente e non a una reale intenzione dei proprietari delle piattaforme di lottare contro gli Hate Speech.

Preso atto dell’enorme potere detenuto dai proprietari dei social network e tenendo conto che non esiste ad oggi una normativa comune e vincolante per tutte le piattaforme in materia di contrasto agli Hate Speech, sarebbe opportuno, in futuro, delineare linee guida più stringenti in questo ambito. Tali regolamentazioni devono tenere a mente la natura universale, permanente e veloce della circolazione di tali messaggi sulle piattaforme. Per questo motivo sarebbe opportuno che tali normative venissero prese a livello internazionale e ratificate da tutti gli Stati.

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